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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  7-bis. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

  7-ter. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300.
  7-quater. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 337-bis.

(Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni)

  Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

  7-quinquies. L'articolo 73, comma 1, del regio decreto n. 635 del 1940 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge».

  7-sexies. L'articolo 73, comma 2, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.
  7-septies. L'articolo 73, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940 è soppresso.