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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Fermi restando i presupposti economici previsti dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.