Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».