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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29-ter.05. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
29-ter.05.

  Dopo l'articolo 29-ter, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, si provvede alla revisione e semplificazione delle modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.