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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
28.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è inserita la seguente lettera:
   « e) alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo.