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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.06. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
28.06.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  A decorrere dal 1o agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.