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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

  1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
  2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
  3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
  4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
  5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
  6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet(Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.