Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della pubblica amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti.