Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Assemblee da remoto)
1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.».