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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.06. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
23.06.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
   b) all'articolo 6:
    1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
    2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato.»;
   d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.».
   e) all'articolo 26:
    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte di appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;
    2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   f) all'articolo 29-bis:
    1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono aggiunte le seguenti: «anche in modalità telematica»;
    2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
   g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni successivi».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
   a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
   b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
   c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

  3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.