Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato.»;
d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni.».
e) all'articolo 26:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte di appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;
2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
f) all'articolo 29-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono aggiunte le seguenti: «anche in modalità telematica»;
2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni successivi».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;
b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;
c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.