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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
22.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  «6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: “pari o superiore alla soglia comunitaria,” sono aggiunte le parole: “stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104”».