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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.0100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
22.0100.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   « g) i provvedimenti dì aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte».
   b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti.
  2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. E esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».