stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.011. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
21.011.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
  3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.