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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.010. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
21.010.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
   2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.
   3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
   4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.
   5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.
   6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile».