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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.2. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
20.2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente.
  Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

  Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.
   b) al comma 3, sostituire le parole: è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021.
   c) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1o gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1o gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1o gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269».

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: 164,5 milioni con le seguenti: 171.403.850 euro.
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1o gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1 o gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1o gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di dall'anno 2022.
   e) dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  «13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuati ve dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

  Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
32,925 32,925
- 68,85
- 72.87
- 72.87
- 72.87

   b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
43,35 43,35
- 90,70
- 94,21
- 94,21
- 94,21

   c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: anzianità pari o maggiore di 14 anni, con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni anzianità pari o maggiore di 14 anni
- -
57,77 57,77
- 115,54
- 115.55
- 115.55
- 115.55

   «13-ter. Al personale operativo del CNWF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

  Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
   f) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
  «16-bis. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: “fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico”.
  16-ter. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  “1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative.”.
   16-quater. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 127, la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “due” e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  “3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti”.
   16-quinquies. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: “le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia” sono aggiunte le seguenti: “e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”».