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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
20.1.

  Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)

  1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:
  «133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui».