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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
20.02.

  Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

Capo III-bis.

Art. 20-bis.
(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza.