Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)
Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.