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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato «parzialmente idoneo ai servizi operativi» dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;
   b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo «ruolo tecnico» seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera a) è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.
   c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).
   d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato.