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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.6. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
19.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.
  1-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle Istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre, sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
  1-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) di cui alla legge 240 del 2010.