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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.5. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
19.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
  1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e abbia un Indicatore Sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.
  1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del cento per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:
   a) Valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento). In tale ambito i parametri sono:
    1) Qualità della ricerca sulla base del parametro della «revisione tra pari a doppio cieco» (50 per cento);
    2) Capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);
    3) Numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento).
   b) Valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:
    1) Numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);
    2) Numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);
    3) Numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);
    4) Possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).
   I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

  1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.
  1-sexies. Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012 n. 297 è abrogato.