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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.08. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
19.08.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il merito)

  1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il fondo è destinato a:
   a) erogare premi di studio;
   b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
   c) garantire prestiti d'onore.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
   a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
   b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
   c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
   d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
   e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
   j) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
   g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
   h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 ;
   i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

  3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
  4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
   a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
   b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
   c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;
   d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

  5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
  7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
   a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;
   b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
   c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera e);
   d) i contributi di cui al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
  9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».