Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine.