stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
19.01.

  Dopo l'articolo 19 inserire i seguenti:

Art. 19-bis.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

  1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.
  2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1o novembre 2010 (oppure dal 1o novembre 2018) e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.
  3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.

Art. 19-ter.
(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

  1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: «nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno».