Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di onere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale.