Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.