Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. I comuni che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a ridosso dell'emergenza sanitaria e comunque nell'esercizio finanziario 2019, la cui valutazione non è stata notificata dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di rimodulare il piano entro il termine del 30 novembre 2020. Entro tenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni interessati sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'interno e alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti.