stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.05. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
17.05.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

  1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013.
  2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse.