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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-bis.03. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
17-bis.03.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Facoltà di libero utilizzo della quota destinata dell'avanzo di amministrazione e dei proventi da alienazioni e contrasto degli illeciti)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. L'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, limitatamente all'esercizio 2020, è autorizzato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2020, gli enti locali possono disporre l'utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione libero e destinato, come risultanti dal rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, alle condizioni di cui all'ultimo periodo del citato comma 1, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento alla quota di avanzo vincolato, limitatamente ad interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nei limiti disposti dal citato comma 898, alle quote di avanzo vincolato finanziate da entrate proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli enti locali possono utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 6,193, comma 3, e 199, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili o di attività finanziarie, nonché i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.