Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:
Art. 17-ter.
(Semplificazioni in materia di rinnovo degli organi di revisione degli enti locali)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dopo il comma 25-bis inserito il seguente:
«25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25».