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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-bis.014. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
17-bis.014.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Riduzione quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, nel corso degli anni 2020 e 2021, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione «Fondi e accantonamenti», in misura non inferiore al 50 per cento dell'Importo totale.
  2. Al paragrafo 3.3 del predetto allegato 4/2, dopo le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018» sono aggiunte le seguenti: «e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme prò tempore vigenti».