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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17-bis.012. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
17-bis.012.

  Dopo l'articolo 17-bis, inserire il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali in stato di dissesto finanziario)

  1. All'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.
  1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, pari a euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.