Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 16-sexies.(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)
1. All'articolo 16, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «sessantadue».