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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16-quinquies.0100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
16-quinquies.0100.

  Dopo l'articolo 16-quinquies, inserire il seguente:

Art. 16-sexies.
(Misure di semplificazione a tutela del contribuente)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze», sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

  2. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente: «Art. 10.1 – (Principio di risarcibilità del contribuente) – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela. 2. Il risarcimento è stabilito in misura percentuale rispetto alla somma richiesta. 3. La misura del risarcimento può essere determinata anche in sede giudiziaria, in base al libero apprezzamento del giudice».
  3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.1. Qualora il concessionario sia un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle violazioni commesse dal personale si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;
   b) dopo l'articolo 46, è inserito il seguente: «Art. 46-bis. – (Omissione di verifica dell'attendibilità degli atti) – 1. Il concessionario è tenuto a verificare la congruità degli elementi contenuti nelle richieste provenienti dagli enti impositori, a partire dalla decorrenza dei termini di esigibilità, con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia di risarcimenti a seguito di ricorso alla giustizia civile o tributaria, qualora il destinatario dell'atto rilevi, tramite l'impugnazione, errori, omissioni o incongruenze tali da produrre la nullità o l'annullabilità del medesimo atto, il concessionario è tenuto a versare al destinatario il 10 per cento delle somme iscritte nell'atto, previa richiesta del destinatario medesimo, da inoltrare entro trenta giorni dalla dichiarazione di nullità. Tali somme possono essere scomputate da altre somme dovute dal destinatario dell'atto. 3. Se l'errore che ha portato alla nullità o all'annullamento dell'atto ai sensi del comma 2 è imputabile all'ente impositore, il concessionario scomputa le somme erogate a titolo di risarcimento dai riversamenti spettanti al medesimo ente impositore».