Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Dopo l'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) aggiungere il seguente articolo:
«Art. 134-ter.
1. Gli investigatori privati in possesso delle autorizzazioni in Licenza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), del decreto ministeriale 269 del 2010, nonché i loro collaboratori con contratto di subordinazione, possono conseguire la Licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Concorrendo i presupposti di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale».