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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di indennizzo per limitazioni da servitù militari)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al Ministero della difesa secondo le modalità previste dalla presente legge»;
   b) al comma 7 le parole: «, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.» sono sostituite dalle seguenti: «, incaricato dall'autorità ministeriale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge».
   c) al comma 15 le parole: «aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «contributi diretti disposti a favore dei proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni».

  2. Entro 90 giorni il Ministro della Difesa emana un decreto che dà attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 325, come modificato dal comma 1 del presente provvedimento.