Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione validità titoli autorizzativi vigenti)
1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi».