Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: «Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale.».