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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.5. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
12.5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
   « e) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 10-bis.

  1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
  2. Nei procedimenti ad iniziativa d'ufficio destinati all'emanazione di provvedimenti finali limitativi della sfera giuridica dei privati, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti i motivi alla base della decisione.
  3. Nei casi previsti dai precedenti commi, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale indicando, se ve ne sono, i soli motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.”».
   b) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   « i) all'articolo 21-octies, comma 2, le parole: “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al primo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione degli articoli 7, 10-bis e di ogni altra previsione normativa diretta a garantire il contraddittorio procedimentale”».