Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
«2-bis), il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, e, nel caso di provvedimenti sanzionatori o comunque limitativi della sfera giuridica dei privati, la tardiva emanazione ne determina sempre l'annullabilità ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1.».