Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) al comma 2-bis, dell'articolo 29, sono aggiunte le seguenti parole: «Ai procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 741 del 1990, come modificato dalla presente legge».