Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) il responsabile deve dare comunicazione, entro i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo, con valore legale sul sito dell'ente dell'esito della posizione, presentata dall'interessato, ovvero di avvio del procedimento di archiviazione».