Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 2, dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:
8-ter. All'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma all'inciso «o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione» va aggiunto «Lo stesso viene maggiorato del 50 per cento e l'istante».