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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.101. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11.101.

  All'articolo 11, dopo il comma 3 il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».