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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.04. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori relativi ai cantieri privati della ricostruzione post sisma 2009)

  1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.
  2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80 per cento dell'importo ammesso.