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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.031. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11.031.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2022»;
   c) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal mese di febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal mese di febbraio 2022».

  2. All'onere derivante dal presente articolo e pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.