Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Rinnovo degli incarichi agli esperti esterni degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto.