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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.014. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11.014.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

  1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni e gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
   a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:
    1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;
    2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
    3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

  2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:
   a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
    1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 2;
    2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al comma 1, lettera a), numero 3;
   b) assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli Enti Locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

  3. Le Regioni e gli Enti Locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli organici.