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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per favorire gli investimenti per la bonifica e la reindustrializzazione sostenibile dei territori e per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 240, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   « hh) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto»;
   b) all'articolo 6, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo.»;
   c) all'articolo 248:
    1) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente o misure di prevenzione, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente o misure di prevenzione, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente. Nel caso di aree già industrializzate, con presenza di impianti, edifici ed infrastrutture, presenza di reti tecnologiche attive, elettrodotti, sotto servizi in genere, reti viarie e ferroviarie interne) che vengono definite, nell'ambito del procedimento di bonifica, come aree di non intervento e sono attestate come tali da una perizia giurata, le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione devono essere realizzate secondo modalità e tecniche che non determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
    2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La certificazione di avvenuta bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica».