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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.82. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.82.

  Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  7-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di fruizione degli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
   « a) all'articolo 119 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.”;
   b) all'articolo 119 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  “3-bis. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH.nd dell'edificio esistente.
  3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lettera b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.
  3-quater. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lettera a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per il comma 1 lettere b) e c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e successive modificazioni e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.”;
   c) all'articolo 121 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015 e successive modificazioni ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni, anche un efficientamento energetico”».